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AI Act: What's changing starting August 2, 2026? New rules for businesses, chatbots, and AI-generated content.

By July 22, 2026No Comments
AI Act: What's changing starting August 2, 2026? New rules for businesses, chatbots, and AI-generated content.

Molte aziende utilizzano già l’intelligenza artificiale per rispondere ai clienti, creare immagini, scrivere testi, analizzare dati o automatizzare attività commerciali. Il problema è che spesso questi strumenti sono stati introdotti senza verificare chi controlla i risultati, come vengono informati gli utenti e chi risponde in caso di errore.

From the 2 agosto 2026 questa gestione informale diventa molto più rischiosa. Entrano infatti in applicazione gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Le persone dovranno poter riconoscere quando stanno interagendo con un sistema automatico e quando un contenuto è stato generato o modificato artificialmente.

Il cambiamento non riguarda soltanto le grandi piattaforme tecnologiche. Può coinvolgere aziende, professionisti, e-commerce, editori, agenzie, enti pubblici e organizzazioni che utilizzano chatbot, assistenti vocali, generatori di contenuti, sistemi biometrici o strumenti di riconoscimento delle emozioni.

La vera domanda, quindi, non è più soltanto: “Stiamo usando l’intelligenza artificiale?”
È: “Le persone sanno quando la stiamo usando e qualcuno controlla davvero ciò che produce?”

Che cos’è l’AI Act

L’AI Act, formalmente Regolamento UE 2024/1689, è la normativa europea che disciplina lo sviluppo, la distribuzione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il regolamento segue un approccio basato sul rischio. Non tratta tutte le applicazioni nello stesso modo, ma introduce obblighi diversi a seconda delle conseguenze che un sistema può produrre sulle persone, sulla sicurezza e sui diritti fondamentali.

Le applicazioni considerate a rischio minimo restano in gran parte libere da obblighi specifici. Per i sistemi che presentano rischi di manipolazione, scarsa trasparenza o impatti rilevanti sulle persone, invece, vengono introdotti controlli, comunicazioni obbligatorie e responsabilità più precise.

L’obiettivo non è impedire alle aziende di utilizzare l’intelligenza artificiale. È evitare che venga usata in modo invisibile, incontrollato o potenzialmente ingannevole.

Perché il 2 agosto 2026 è una data decisiva

L’AI Act è entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma la sua applicazione è stata distribuita nel tempo.

Dal 2 febbraio 2025 sono diventati applicabili i divieti relativi ad alcune pratiche considerate inaccettabili e gli obblighi legati all’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale. Dal 2 agosto 2025 hanno iniziato ad applicarsi altre disposizioni, comprese quelle riguardanti i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.

The 2 agosto 2026 entra però in applicazione una parte molto più ampia del regolamento. Tra le novità più rilevanti per imprese e professionisti ci sono gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, le regole relative a numerosi sistemi ad alto rischio e nuovi poteri di controllo e applicazione. Alcune disposizioni continueranno comunque a seguire scadenze successive, in particolare per determinate categorie di sistemi ad alto rischio. Per questo non è del tutto corretto affermare che da quella data l’intero AI Act sarà definitivamente applicabile in ogni sua parte.

La data resta comunque uno spartiacque: utilizzare l’AI senza sapere dove viene impiegata, quali contenuti produce e come viene comunicata agli utenti non sarà più una semplice disorganizzazione interna.

Il principio centrale: le persone devono sapere quando interviene l’AI

Il cambiamento più evidente riguarda il diritto delle persone a comprendere quando stanno interagendo con un sistema automatico o quando si trovano davanti a un contenuto generato artificialmente.

L’articolo 50 distingue tra fornitori, cioè chi sviluppa o mette a disposizione determinati sistemi, e utilizzatori professionali, definiti dal regolamento come deployer, cioè aziende e organizzazioni che impiegano quei sistemi nelle proprie attività.

Gli obblighi cambiano in base al ruolo ricoperto. Chi fornisce un sistema deve progettarlo in modo conforme. Chi lo utilizza deve invece verificare come viene impiegato, informare le persone nei casi previsti e mantenere una responsabilità concreta sul risultato.

Usare un software sviluppato da un’altra società, quindi, non elimina automaticamente ogni responsabilità.

Chatbot e assistenti virtuali dovranno dichiararsi

Quando una persona interagisce direttamente con un sistema di intelligenza artificiale, deve essere informata chiaramente della natura automatica dell’interazione, salvo che ciò risulti già evidente dalle circostanze.

La regola può riguardare:

  • chatbot installati sui siti web;
  • assistenti virtuali per il servizio clienti;
  • sistemi vocali per prenotazioni e centralini;
  • agenti automatici utilizzati nelle vendite;
  • strumenti che effettuano una prima selezione delle richieste;
  • assistenti digitali integrati in portali e applicazioni.

Non dovrebbe essere necessario arrivare alla fine della conversazione per capire che non si stava parlando con una persona. L’informazione deve essere comprensibile e presentata in un momento utile.

Per le aziende questo significa controllare messaggi iniziali, schermate, registrazioni vocali, percorsi di assistenza e passaggi verso un operatore umano.

Il problema non è utilizzare un chatbot. È lasciare che l’utente creda di parlare con una persona quando non è così.

Immagini, audio, video e testi generati dovranno essere riconoscibili

I fornitori di sistemi che generano o modificano contenuti sintetici dovranno utilizzare soluzioni tecniche che rendano tali contenuti rilevabili come artificiali.

La marcatura dovrà essere leggibile da una macchina, interoperabile, efficace e tecnicamente affidabile. Potrà quindi assumere la forma di metadati, filigrane digitali o altri sistemi di identificazione incorporati nel contenuto.

Questo obbligo ricade principalmente sui fornitori dei sistemi, ma anche le aziende che li integrano nei propri processi devono prestare attenzione. Un contenuto può infatti essere ritagliato, compresso, modificato, esportato o caricato su una piattaforma che elimina parte delle informazioni originarie.

Prima di adottare un generatore di immagini, audio o video, non basta quindi chiedersi quanto sia realistico il risultato. Conviene verificare:

  • se il sistema applica una marcatura;
  • quale tipo di marcatura utilizza;
  • se rimane presente dopo l’esportazione;
  • se può essere rimossa durante successive modifiche;
  • quali informazioni fornisce il produttore sulla conformità.

Creare un contenuto è facile. Dimostrarne l’origine e la gestione corretta può esserlo molto meno.

Deepfake: quando l’etichetta diventa obbligatoria

L’AI Act definisce deepfake un contenuto audio, video o visivo generato o manipolato dall’intelligenza artificiale che rappresenta persone, oggetti, luoghi, entità o avvenimenti esistenti e può apparire falsamente autentico.

Chi utilizza un sistema per creare o modificare questo tipo di contenuto deve dichiarare in modo chiaro che il materiale è stato generato o manipolato artificialmente.

Il tema riguarda campagne pubblicitarie, comunicazione politica, contenuti informativi, video aziendali, ricostruzioni realistiche, testimonianze sintetiche e materiali pubblicati sui social.

Per opere artistiche, satiriche, creative o di fantasia sono previste modalità più flessibili, in modo da non compromettere l’esperienza dell’opera. La trasparenza, tuttavia, non scompare completamente.

Non basta inserire una scritta nascosta nella descrizione o in fondo a una pagina. La comunicazione deve essere chiara, visibile e adeguata al mezzo utilizzato.

La Commissione europea ha inoltre messo a disposizione specifiche icone per segnalare i contenuti generati artificialmente. Il loro utilizzo è facoltativo, mentre l’obbligo di informare resta vincolante nei casi previsti.

Articoli e contenuti di interesse pubblico: non tutto ciò che scrive l’AI deve essere dichiarato

Uno dei punti più delicati riguarda i testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale e pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse generale.

In questi casi l’utilizzo dell’AI deve essere dichiarato, a meno che il contenuto sia stato sottoposto a un processo di revisione umana o a un controllo editoriale e una persona o un’organizzazione si assuma la responsabilità della pubblicazione.

Questo passaggio è fondamentale perché evita una semplificazione molto diffusa: dal 2 agosto 2026 non sarà necessario scrivere indiscriminatamente “contenuto generato con AI” sotto qualsiasi testo nel quale sia stato utilizzato uno strumento automatico.

Conta il modo in cui l’AI viene impiegata.

Un articolo prodotto automaticamente e pubblicato senza verifica presenta un problema diverso da un testo nel quale l’intelligenza artificiale è stata utilizzata come supporto, ma che è stato controllato, corretto e approvato da un responsabile editoriale.

La conformità non dipenderà quindi soltanto dallo strumento utilizzato. Dipenderà dall’esistenza di un vero processo di controllo.

Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica

Gli obblighi di trasparenza riguardano anche i sistemi che analizzano caratteristiche biometriche o dichiarano di riconoscere emozioni e stati delle persone.

Chi utilizza questi strumenti deve informare le persone esposte al loro funzionamento. L’obbligo può applicarsi sia quando l’analisi avviene in tempo reale sia quando viene effettuata successivamente su registrazioni o dati raccolti.

Le applicazioni possono interessare:

  • luoghi di lavoro;
  • negozi e centri commerciali;
  • eventi;
  • sistemi di sicurezza;
  • analisi dei clienti;
  • selezione e gestione del personale;
  • servizi accessibili al pubblico.

L’informativa prevista dall’AI Act non sostituisce gli obblighi in materia di privacy. Se il sistema tratta dati personali o biometrici, l’azienda deve verificare anche la compatibilità con il GDPR e con le altre norme applicabili.

Il fatto che una tecnologia sia disponibile sul mercato non significa che possa essere utilizzata per qualsiasi finalità.

Chi deve adeguarsi

Gli obblighi non riguardano soltanto chi sviluppa modelli complessi di intelligenza artificiale.

Devono prestare attenzione anche le organizzazioni che utilizzano sistemi acquistati da terzi o integrati nei propri processi. Tra i soggetti potenzialmente coinvolti rientrano aziende, professionisti, agenzie, editori, e-commerce, enti pubblici, piattaforme digitali e società che automatizzano il rapporto con clienti, utenti o lavoratori.

Il primo errore da evitare è pensare: “Non abbiamo sviluppato noi il sistema, quindi non ci riguarda.”

Un’azienda può essere fornitore in un progetto, utilizzatore professionale in un altro e parte di una catena più ampia in un terzo. Per comprendere gli obblighi serve prima identificare il ruolo ricoperto in ogni singolo caso.

Cosa devono fare concretamente le aziende

Per prepararsi al 2 agosto 2026 non basta aggiungere una frase generica nell’informativa privacy. Serve ricostruire dove e come l’intelligenza artificiale entra realmente nei processi aziendali.

1. Mappare tutti gli strumenti utilizzati

Bisogna censire chatbot, generatori di testo, piattaforme creative, sistemi vocali, strumenti di analisi, funzioni AI integrate nei software e servizi utilizzati dai collaboratori.

Anche le funzioni apparentemente secondarie possono produrre contenuti, decisioni o interazioni rilevanti.

2. Distinguere il ruolo dell’azienda

Per ogni sistema è necessario stabilire se l’organizzazione è fornitore, integratore, distributore o utilizzatore professionale.

Senza questa distinzione è difficile comprendere quali obblighi ricadano sull’azienda e quali sul produttore.

3. Controllare interfacce e messaggi

Chatbot, assistenti vocali e agenti automatici devono informare chiaramente l’utente quando l’interazione avviene con un sistema di intelligenza artificiale.

Il messaggio deve comparire nel momento giusto, non essere nascosto in condizioni generali che nessuno consulta durante l’utilizzo.

4. Verificare marcature e funzionalità dei fornitori

Le aziende che utilizzano strumenti generativi dovrebbero chiedere ai produttori quali sistemi di marcatura e rilevazione vengono applicati ai contenuti.

Accettare genericamente le condizioni di un software non equivale ad averne verificato la conformità.

5. Definire chi controlla e approva

Quando l’AI produce testi, immagini, analisi o risposte destinate al pubblico, deve essere chiaro chi effettua il controllo finale.

“Lo ha generato il sistema” non è una procedura e non elimina la responsabilità dell’organizzazione.

6. Conservare evidenze delle verifiche

Policy interne, registri degli strumenti, istruzioni operative, controlli svolti e responsabilità assegnate aiutano a dimostrare che l’AI non viene utilizzata senza regole.

La conformità non consiste soltanto nel fare la cosa corretta. Consiste anche nel poter dimostrare come è stata fatta.

Il Codice di condotta europeo può aiutare, ma non sostituisce la legge

La Commissione europea ha pubblicato un Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

L’adesione è volontaria, ma può aiutare fornitori e utilizzatori a dimostrare il rispetto degli obblighi relativi alla marcatura e all’etichettatura dei contenuti. Chi sceglie di non aderire dovrà comunque essere in grado di dimostrare che le soluzioni alternative adottate sono adeguate.

Il Codice non sostituisce l’AI Act e non rende automaticamente conforme qualsiasi sistema. Offre però un riferimento comune per applicare le regole in modo più prevedibile.

Esiste una proroga fino al 2 dicembre 2026?

Su questo punto è necessaria particolare attenzione.

L’articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026 e, in linea generale, da quella data fornitori e utilizzatori devono rispettare gli obblighi di trasparenza. La Commissione precisa che una possibile finestra transitoria riguarda soltanto l’obbligo tecnico di marcatura e rilevazione previsto dall’articolo 50, paragrafo 2, per alcuni sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026.

La modifica prevista dall’AI Omnibus concordata a livello europeo ipotizza, per questi sistemi già esistenti, un adeguamento entro il 2 dicembre 2026. Al momento, però, l’applicazione di questa disposizione resta legata all’adozione definitiva della modifica normativa. Non si tratta quindi di una proroga generale per chatbot, deepfake, informative o contenuti pubblicati senza controllo editoriale.

Usare questa possibile transizione come motivo per rimandare l’intero adeguamento sarebbe un errore.

Le sanzioni previste dall’AI Act

Per le violazioni diverse da quelle relative alle pratiche vietate, l’AI Act prevede sanzioni che possono arrivare fino a 15 milioni di euro oppure al 3% del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente, se superiore.

Il regolamento prevede criteri e soglie specifiche, con un’applicazione proporzionata anche rispetto alle dimensioni dell’impresa.

Le multe, però, non sono l’unico rischio.

Un chatbot che non dichiara la propria natura, un articolo pubblicato senza controllo, un’immagine sintetica presentata come autentica o una risposta automatica errata possono produrre anche danni reputazionali, contestazioni contrattuali, problemi con clienti e responsabilità professionali.

La trasparenza non serve soltanto a evitare una sanzione. Serve a non perdere la fiducia delle persone quando scoprono che l’AI è stata utilizzata in modo nascosto o incontrollato.

Il vero cambiamento non è mettere un’etichetta

Ridurre l’AI Act alla scritta “contenuto generato con intelligenza artificiale” significa perdere il punto centrale della normativa.

Il cambiamento riguarda l’intera catena di responsabilità: chi sceglie lo strumento, chi ne controlla il funzionamento, chi verifica il risultato, chi informa le persone e chi risponde quando qualcosa non funziona.

Un’etichetta può rendere trasparente un contenuto. Non può correggere un processo privo di controllo.

Dal 2 agosto 2026 le aziende dovranno dimostrare di conoscere l’intelligenza artificiale che utilizzano, non soltanto di averla acquistata o attivata.

Come prepararsi al 2 agosto 2026

Il punto di partenza non è eliminare gli strumenti di intelligenza artificiale. È smettere di usarli senza una visione completa.

Prima della scadenza ogni organizzazione dovrebbe riuscire a rispondere con precisione ad alcune domande:

  • Dove viene utilizzata l’AI?
  • Chi ha autorizzato quegli strumenti?
  • Le persone sanno quando interagiscono con un sistema automatico?
  • I contenuti generati sono riconoscibili?
  • Qualcuno controlla testi, immagini e risposte prima della pubblicazione?
  • Esiste un responsabile quando il sistema sbaglia?
  • I fornitori hanno fornito informazioni sufficienti sulla conformità?

Se le risposte non sono chiare, il problema non è soltanto normativo. Significa che una parte dell’attività aziendale è affidata a sistemi che l’organizzazione non governa davvero.

L’intelligenza artificiale può rendere i processi più veloci. Ma la velocità senza controllo rende più rapido anche l’errore.

Non basta usare l’AI. Bisogna sapere dove interviene, cosa produce e chi se ne assume la responsabilità.

Se la tua azienda utilizza chatbot, strumenti generativi o automazioni ma non ha ancora mappato come entrano nei processi, il primo passo non è aggiungere un’etichetta. È capire dove l’intelligenza artificiale comunica, decide o produce contenuti al posto delle persone.

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