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IL VOSTRO SITO WEB E’ CONFORME ALLA NORMATIVA?

Da 7 Settembre 2017Dicembre 19th, 2017Nessun Commento

Normativa per siti web

Quanti di voi hanno hanno un sito web professionale e conoscono esattamente i dati che per legge vanno pubblicati all’interno dello stesso? Quando si vuole sviluppare un progetto online è necessario preoccuparsi anche dell’aspetto normativo se non si vuole incorrere in sanzioni.
Da un’indagine di FederPrivacy è emerso che su tre siti presi in esame due non riportano i contenuti richiesti dalla normativa italiana ed europea relativa alla pubblicazione di contenuti web ed al commercio elettronico.
La normativa in Italia è vasta e gli obblighi di pubblicazione sul sito web dei dati aziendali di società ed imprese individuali sono diversi a seconda del tipo di impresa o attività professionale svolta.
Vediamo quali sono gli obblighi di visibilità su un sito web

Per le Società di Capitali (S.p.a; S.a.p.a.; S.r.l.; S.r.l.s.)

L’art. 2250 del Codice Civile, modificato dall’art. 42,L. 88/2009, prevede che le società di capitali pubblichino informazioni legali nei propri atti, nella corrispondenza, nello spazio elettronico collegato alla rete telematica ad accesso pubblico sul quale si effettua attività di comunicazione e negli altri luoghi virtuali di comunicazione, come email e profili sui social network.
Ecco i dati che il sito internet di una società di capitali deve contenere secondo la normativa civilistica:
– ragione sociale
– indirizzo della sede legale
– codice fiscale e partita IVA
– PEC (posta elettronica certificata)
– Ufficio del Registro delle Imprese dove si è iscritti
– REA (numero Repertorio Economico Amministrativo)
– capitale in bilancio
– eventuale liquidazione in seguito a scioglimento
– eventuale stato di società con unico socio (es: Spa e Srl unipersonali)
– società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.)

Per le Ditte individuali e le Società di persone (S.n.c.; S.a.s. e Società Semplice)

La legge prevede solo l’obbligo di indicare il numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società.
Per queste, però, è consigliato indicare negli atti e nella corrispondenza, incluse fatture e DDT, i seguenti dati, per ragioni di trasparenza verso gli utenti che, ragionevolmente, potrebbero sentirsi più sicuri verso un’azienda che non ha problemi a rendere noti i dati sul proprio sito web:
– denominazione (ragione Sociale)
– sede della società
– codice fiscale e partita IVA
– Ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione
– eventuale stato di liquidazione della società.

Sanzioni

Per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 2630 c.c., modificato dall’art. 42, co. 1, L. 88/2009, sono previste sanzioni pecuniarie:

per mancato adempimento degli obblighi di cui all’art 2250, co. 1, 2, 3, 4, c.c. (amministratore, sindaco, liquidatore, amministratore giudiziario e commissario governativo) tra 206 e 2.065 euro dalla Camera di Commercio;
per inadempienze di comunicazione imposte dalla legge tributaria tra 258,23 e 2.065,83 euro.
Partita IVA

Inoltre, l’onere di pubblicazione della Partita IVA sulla home page del sito per i soggetti passivi riguarda anche i siti web utilizzati per motivi pubblicitari.

Fusioni o scissioni

Il Decreto Legislativo n. 123 del 22 Giugno 2012 ha apportato importanti novità che permettono di raggirare la burocrazia e velocizzare il processo di fusione o scissione di una società: se prima si potevano realizzare con una comunicazione al Registro delle Imprese da qualche anno si possono pubblicare sul sito web aziendale, ma, questi documenti devono essere autentificati con firma digitale e marcatura temporale.

Siti web E-commerce

Per le aziende che svolgono attività di commercio elettronico, l’art. 7, D.Lgs. 70/2003 impone di rendere accessibili gli estremi del venditore (domicilio o sede legale) e del prestatore (compresa posta elettronica), il numero di iscrizione Rea o Registro Imprese; indicazione ed estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.
Ecco i dati che un e-commerce deve necessariamente contenere:

-contatti
-l’indirizzo PEC
-gli estremi di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni
-eventuale ordine professionale
-titolo professionale e Stato in cui è stato rilasciato
-riferimenti al codice deontologico
-indicazione chiare su prezzi e tariffe
-attività consentite
-indicazione delle spese di consegna

 

Informativa sulla Privacy per gli utenti del web

E’ fondamentale che ogni sito web abbia una informativa sulla privacy come indicato dall’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“codice in materia di protezione dei dati personali”), cioè una dichiarazione di come vengono trattati i dati dell’utente.

La normativa è sicuramente molto complessa ma, in sintesi, è necessario:

-dichiarare il titolare del trattamento dei dati
-indicare eventuali responsabili al trattamento
-indicare il luogo del trattamento dei dati
-indicare il tipo di dati trattato, le modalità del trattamento e i diritti degli interessati.

Ci sono, poi, alcuni dati per i quali è necessario ottenere un consenso per poterne effettuare il trattamento e ci sono dati più o meno sensibili. In questo caso, le sanzioni sono molto pesanti e vanno dai 6.000 euro in su.

Obbligatorio, quindi, che il proprio sito web abbia la pagina di privacy, inserendo anche una dicitura specifica come la seguente: “effettuando l’invio di questa richiesta, viene in automatico accettata la nostra informativa sulla privacy”.

Informativa sull’utilizzo dei cookie da parte del sito web

I cookie sono file di piccole dimensioni che vengono memorizzati dal computer quando si visita un sito web.

I siti web si servono dei cookie per raccogliere informazioni utili sull’utilizzo che viene fatto di un sito e al contempo servono a personalizzare l’esplorazione degli utenti.

Quando un sito web è professionale, i cookie contribuiscono a migliorare e a velocizzare la navigazione e a raccogliere informazioni sulle preferenze degli utenti per agevolare gli accessi successivi.

Il 4 giugno del 2014 il Garante della Privacy, con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stabiliva le modalità semplificate per informare gli utenti circa l’utilizzo dei cookie all’interno dei siti web, disponendo delle linee guida per acquisire il consenso quando è la legge a richiederlo.

Il provvedimento riguarda i c.d. cookie di profilazione, sui quali è necessario avere il consenso degli utenti alla loro installazione sui propri dispositivi.

Per questa ragione, ogni azienda dotata di un sito web ha dovuto obbligatoriamente adeguarsi alla normativa in vigore, predisponendo il proprio portale ad una corretta informazione dell’utente e ad una preventiva richiesta di autorizzazione all’ installazione dei cookie.

Sanzioni

Per il caso di omessa informativa o di informativa che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all’art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 36.0000 euro (art. 161 del Codice).

L’installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da 10.000 a 120.000 euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

Se leggendo questo articolo ti sei accorto che il tuo sito web non è perfettamente in linea con la normativa vigente o vuoi avere maggiori informazioni, clicca qui per contattarci.